Diagnosi Energetica

Il primo passo verso la performance!

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014 di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Il Decreto Legge 102/2014¹, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e in conformità alla legge 96/2013, ha definito un insieme di azioni atte a migliorare l’efficienza energetica, in tutti i settori utili al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 pari a una riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.

Scarica la guida completa e scopri le soluzioni GreenFlex!

Le Grandi Imprese (impresa con almeno 250 o più effettivi e fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro) sono soggette all’obbligo della diagnosi entro il 5 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti dell’ultimo bilancio depositato.

Le Imprese Multisito che sono soggette al suddetto obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi (cluster) in modo tale da poter tracciare un quadro coerente della condizione energetica globale dell’impresa al fine di individuare in modo attendibile le opportunità di miglioramento più significative.

Le Imprese Energivore e le Imprese Gasivore sono soggette a tale obbligo nel caso in cui rientrino tra i codici Ateco presenti nell’allegato 3 e 5 del DM 21/12/17, con consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh/anno e un’incidenza costo energetico sul fatturato ≥ 2% OPPURE sul valore aggiunto lordo (VAL) ≥ 20%.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.

Contatta i nostri esperti

Anche per le PMI non è obbligatorio eseguire l’audit, ma sono previsti dei contributi di cofinanziamento tra Ministero e le Regioni, che incentivano i piani di adozione dei sistemi di gestione volontaria o la diagnosi energetica. Inoltre, risulta esonerata anche la Pubbliche Amministrazioni, in quanto l’ISTAT provvede già al monitoraggio dei consumi.

Le diagnosi dovranno essere condotte da società di servizi energetici (SSE), esperti in gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche saranno eseguite solo da soggetti certificati secondo le norme UNI CEI 11352 (ESCO), UNI CEI 11339 (EGE) o da auditor energetici certificati.

La diagnosi dovrà valutare anche la fattibilità tecnica, la convenienza economica e il beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento eventualmente presenti nei pressi dell’impresa.

ENEA² ha costituito una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica ed esegue controlli a campione in sito. Devono inoltre essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

Le sanzioni vanno da 4.000 a 40.000 € nel caso più grave in cui non venga eseguita la diagnosi energetica, da 2.000 a 20.000 € nel caso questa non venga realizzata in modo conforme. Il pagamento delle sanzioni non esonera l’azienda dall’obbligo di effettuare l’audit e di comunicarlo alle autorità di competenza.

Le aziende obbligate ad eseguire la diagnosi energetica che non la eseguono, oppure che adempiono in maniera non conforme al Decreto 102/14, incorrono in sanzione.

Rispetto alla prima diagnosi obbligatoria risulta che, per le diagnosi successive, ossia dal 2019, è obbligatorio anche prevedere l’installazione di un sistema di monitoraggio, in modo tale che i consumi, stimati per la prima diagnosi, debbano essere misurati in maniera esatta con apposite strumentazioni. Gli stessi consumi si riferiscono all’esercizio precedente; pertanto, per essere in regola per il 2023 è necessario installare il sistema di monitoraggio il prima possibile, in modo da poter monitorare i consumi energetici della realtà aziendale per un periodo caratteristico e coerente. Se le aziende non installeranno un sistema di monitoraggio permanente dei consumi dei singoli reparti, incorreranno in sanzioni per non conformità da 2.000 a 20.000 €.